Figlio non voluto, il medico deve risarcire i danni?

La recente sentenza n. 4738/2019 da parte della Corte di Cassazione ha affermato che il medico di base che prescrive un farmaco non idoneo alla contraccezione può essere condannato per responsabilità medica.

Anche se non è il tema centrale del nostro approfondimento odierno, giova rammentare come la vicenda è giunta in Cassazione sulla base del rigetto della domanda di manleva proposta dal medico nei confronti della propria compagnia assicurativa, poi confermata anche dalla Corte d’appello.

Per la Corte, tuttavia, le argomentazioni che erano state addotte dai giudici di merito a supporto del diniego di manleva non sono condivisibili. L’effetto conseguente è che il medico deve essere garantito dalla compagnia assicurativa, in relazione alla condanna che gli è stata inflitta.

La polizza sottoscritta dal medico obbliga infatti la compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurato di quanto questi è tenuto a pagare per responsabilità civile, quale risarcimento di danni che siano involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto che si è verificato in relazione all’esercizio dell’attività professionale.

In conclusione di questa pronuncia importante, i giudici hanno elaborato un principio conclusivo rilevante:

l’applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 ss. c.c. è un’operazione di diritto, che peraltro non è affidata a una potestà dispositiva delle parti coinvolte, id est non dipende da specifiche argomentazioni della parte interessata. Questa deve portare il fatto all’esame del giudice … e poi jura novit curia.

Peraltro, concludono ancora, avendo proposta la domanda di manleva è evidente che l’attuale ricorrente abbia prospettato al giudice che nella polizza fossero compresi tutti gli errori non espressamente esclusi, che egli avrebbe potuto commettere nella sua attività professionale di medico nei confronti di terzi che ne venissero danneggiati.

Dunque, sorta – permetteteci il paragone – di una sorta di polizza all risks. Per la quale, si intende, si procede a risarcimento, nei limiti contrattuali, di tutte quelle ipotesi di responsabilità che non siano espressamente escluse dalle condizioni della polizza. Nulla toglie, però, che l’interpretazione del contratto assicurativo possa avvenire secondo legge. E la prima delle norme ermeneutiche di cui si è fatto cenno prevede proprio il superamento della lettera se questa si distacca dalla comune intenzione delle parti, che comunque i giudici devono cercare di indagare all’interno del loro esame.

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