Medico legale, quando basta il suo accertamento nei sinistri stradali

Il danno che viene determinato da lesioni micropermanenti in conseguenza di un sinistro stradale, può essere risarcito anche nell’ipotesi di assenza di esami strumentali. In altri termini, dopo le novità introdotte dal d.l. Cresci Italia, non è necessario che ogni lesione sia accertata in maniera clinica – strumentale.

Per i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5820/2019, alcuni danni potrebbero essere valutati dal solo medico legale.

Risarcimento delle microlesioni

Gli Ermellini, nell’ordinanza sopra accennata, intervengono infatti sulla questione della risarcibilità delle microlesioni accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma non accertati strumentalmente.

Per ammettere tale valutazione i giudici richiamano la l. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, che nel convertire con modificazioni il d. I. 24 gennaio 2012 n. 1 (il c.d. Cresci Italia) all’art. 32, commi 3 ter e 3 quater ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell’individuo.

In particolare, il comma 3 ter dell’art. 32 della legge n. 27/2012 ha modificato il comma 2 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni (d. Igs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo:

in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Il comma 3 quarer della stessa norma stabilisce invece, pur senza modificare testualmente il codice delle assicurazioni, che

il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Nella sede di giudizio di cui ora si parla, i giudici fanno dunque riferimento esplicito alle sopra richiamate disposizioni, che hanno limitato apparentemente il risarcimento alle sole microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

In realtà, non mancano di precisare prontamente gli stessi giudici, a prescindere dal rilievo che nel comma 3 ter si parla di “lesioni di lieve entità”, mentre nel comma 3 quater di “danno alla persona per lesioni di lieve entità, le due norme si differenziano sotto un unico fondamentale profilo nel comma 3, ove si subordina la risarcibilità ad un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, mentre nel comma 3 quater la risarcibilità è subordinata ad un “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

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